- 30 Settembre 2019
Raccolta di prassi illegittime rilevate a livello nazionale

RACCOLTA PRASSI ILLEGITTIME RILEVATE A LIVELLO NAZIONALE PER RICHIEDENTI ASILO E TITOLARI DI PROTEZIONE INSERITI IN PROGETTI DI ACCOGLIENZA PRESSO LA DIACONIA VALDESE
dicembre 2018 – settembre 2019
A cura degli operatori legali di Diaconia Valdese – Servizi di Inclusione
Le norme del Decreto-legge 113/2018 (Legge 132/2018) stanno incidendo sulle possibilità di accesso a diversi diritti finora riconosciuti ai cittadini stranieri che sono regolarmente presenti sul territorio italiano a seguito della richiesta di protezione internazionale.
Queste prassi sono a volte dettate da una ratio politica restrittiva ma molto spesso derivano dalla poca conoscenza della normativa da parte dei funzionari con cui ci interfacciamo e questo porta una gran mole di lavoro oltre che intoppi procedurali che non consente ai nostri beneficiari di accedere a tutti i diritti cui devono poter accedere.
Nel periodo dicembre 2018-settembre 2019 si è fatta una raccolta sulla prassi illegittime rilevate a livello nazionale da tutte le equipe di CSD Servizi di Inclusione su alcune tematiche: iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, iscrizione anagrafica, iscrizione a CPIA e scuole, apertura conto corrente, richiesta NASPI, pensione di invalidità ecc.
La creazione del file Excel per la raccolta dei dati seguendo le linee guida per la raccolta delle prassi illegittime di ASGI, ad uso esclusivo di CSD, è stato creato con lo scopo di mappare e quindi comprendere al meglio cosa succedere a livello nazionale presso i vari territori su cui operiamo in modo da poter valutare successivamente quali azioni intraprendere a livello centrale per contrastare questo tipo di prassi.
La condivisione di queste informazioni ci ha permesso innanzitutto di capire la situazione sui diversi territori e ci potrà permettere di intraprendere azioni comuni ma anche di poter meglio comprendere come una situazione sia stata risolta su un territorio e quindi creare delle buone prassi comuni a livello nazionale senza dover procedere per vie legali.
ANALISI DEI DATI E AZIONI INTRAPRESE
Iscrizione al servizio sanitario nazionale e rilascio esenzione
Hanno diritto all’iscrizione al SSN, a parità di condizioni e trattamento rispetto ai cittadini italiani, i richiedenti la protezione internazionale titolari del relativo permesso di soggiorno o di qualsiasi altro documento attestante la presentazione della propria domanda di protezione. L’iscrizione al SSN dovrà avvenire nel luogo di domicilio ai sensi delle citate disposizioni introdotte dal d.lgs. 113/18.
Dalle segnalazioni raccolte (8 a Milano e provincia, 12 a Torino e provincia, 1 a Roma, 2 a Padova, 1 a Bologna) la problematica principale riguarda il rinnovo delle esenzioni dopo la scadenza del primo permesso di soggiorno temporaneo. Difficoltà e lesione al diritto di iscrizione al SSN sono emerse per i beneficiari presso l’asl TO3, problematiche che non riguarda solamente una prassi illegittima dell’asl ma in primis la Questura che non rinnova tempestivamente i permessi di soggiorno, senza neanche rilasciare un appuntamento scritto valido come ricevuta, impedendo così all’asl di poter rinnovare la copertura sanitaria.
La problematica delle esenzioni è presente in tutti i territori in cui opera CSD Diaconia Valdese. Sulla questione nella primavera 2017 per un beneficiario del progetto CAS di Milano è stato proposto ricorso contro il mancato rinnovo dell’esenzione per reddito allo scadere del primo permesso di soggiorno per richiesta asilo in quanto l’ASST Rhodense (Corsico) continuava a fare la distinzione tra disoccupati e inoccupati, non più valida dal 2016. Il ricorso è stato presentato a nome del richiedente asilo e seguito da un avvocato di ASGI. In primo grado è stato rigettato ma è stato successivamente accolto dalla Corte d’Appello di Milano la quale sottolineava la non distinzione tra disoccupati ed inoccupati. L’ASST Rhodense ha successivamente impugnato la sentenza della corte d’Appello innanzi alla Corte di Cassazione. Si è ancora in attesa di pronuncia definitiva da parte della Corte di Cassazione. Rispetto alla prassi rilevata a Vergato (BO) la cui ussl non rinnova le esenzioni ai richiedenti asilo pare essere in attuazione della circolare 2/2019 della Regione Emilia Romagna, ad essere illegittima quindi non è la prassi dei singoli uffici, ma le indicazioni contenute nella circolare citata.
Quanto segnalato dallo SPRAR di Pinerolo le prassi non appaiono per nulla illegittime, anzi, sembrano buone prassi piemontesi, se effettivamente fatte in ottemperanza alla circolare 4 marzo 2016 della Regione Piemonte.
Iscrizione anagrafica
Il decreto Legge n. 113/2018 entrato in vigore il 5 ottobre 2018 e convertito, con alcune modifiche, in Legge n. 132/2018, ha apportato significative modificazioni alla condizione giuridica del richiedente il riconoscimento della protezione internazionale, tra le quali l’asserita preclusione all’iscrizione anagrafica. All’art. 4 del Dlgs n. 142/2015 è stato, infatti, aggiunto il comma 1bis secondo cui il permesso di soggiorno per richiesta asilo “non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989 e dell’articolo 6 comma 7 del decreto legislativo n. 286/1998”.
La norma è stata subito interpretata come preclusione all’iscrizione anagrafica per il richiedente asilo, subito sollevando critiche di sospetta illegittimità costituzionale perché esclude dal diritto fondamentale alla residenza anagrafica una specifica categoria di persone, in violazione di molti principi del nostro ordinamento, primo fra tutti dell’art. 3 della Costituzione.
Alla luce delle riflessioni e degli approfondimenti in materia, dalla sentenza del 18.03.2019 del Tribunale di Firenze (IV Sezione Civile) R.G. 361/2019, della sentenza del 22.05.2019 del Tribunale di Genova R.G. 2365/2019, della sentenza del 02.05.2019 del Tribunale di Bologna R.G. 5022/2019 ritengo di aderire all’orientamento interpretativo secondo il quale la Legge n. 132/2018 non abolirebbe il diritto all’iscrizione anagrafica tout court dei richiedenti asilo ma, si limiterebbe a porre una serie di limitazioni e precisazioni.
Alla luce di tale rilettura, l’art. 13 della Legge n. 132/2018 nel suo complesso – tanto con riferimento alla disposizione di cui alla lettera a)2, che introduce il comma 1bis dell’art. 4 del Dlgs n. 142/2015, quanto quella di cui alla lettera c che abroga l’art. 5bis dello stesso Dlgs prevederebbe l’abrogazione non della possibilità di iscrivere in anagrafe i titolari di un permesso per richiesta asilo ma, solo l’eliminazione della procedura semplificata, che introduceva l’istituto della convivenza anagrafica, svincolando l’iscrizione dai controlli previsti per gli altri stranieri regolarmente residenti, ovvero imporrebbe solo il divieto di utilizzare il permesso di soggiorno quale titolo atto a comprovare la regolare presenza del cittadino non comunitario sul territorio italiano.
Sono 12 i casi, per ora rilevati dalle equipe, di mancati iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo in ottemperanza al decreto sicurezza. Nel caso dei corridoi umanitari di Messina si è prodotta una relazione legale con allegate le sentenze dei diversi tribunali italiani che ordinavano l’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo.
Nel caso dello SPRAR di Trezzano sul Naviglio è stato possibile, dopo 5 mesi, l’iscrizione di un richiedente asilo dopo svariate interlocuzioni con l’ufficio di anagrafe comunale e i servizi sociali. Innanzitutto la prassi rilevata era la mancata protocollazione dell’istanza, poi risolto grazie ad un costante dialogo con la PA, successivamente si sono protocollate anche relazioni legali con giurisprudenza aggiornata. La PA non ha mai rigettato la richiesta di iscrizione anagrafica del richiedente e scaduti i prescritti 45 giorni, dato atto del silenzio dell’Amministrazione, si effettua nuovo colloquio, nell’ambito del quale si illustrano i rilievi penali della omissione di atti di ufficio. Conseguono immediata iscrizione anagrafica e rilascio di CIE.
Rispetto a quanto segnalato dai territori di Padova, Genova e Vergato il cedolino non è pds né documento di identità che consenta iscrizione anagrafica. Non appare quindi una prassi illegittima.
In quasi tutte le equipe dove sono presenti i corridoi umanitari è stata rilevata difficoltà all’iscrizione come nuclei familiari dovuta alla precedente iscrizione in convivenza anagrafica infatti l’iscrizione anagrafica in regime di convivenza non è consentita dalla norma per i nuclei familiari. Quindi le iscrizioni così effettuate dai Comuni sono in ogni caso illegittime.
Per i richiedenti asilo ospitati sul Comune di Milano non è ancora stato possibile procedere con i ricorsi contro l’iscrizione anagrafica in quanto, nonostante siano già decorsi i 45 giorni previsti dal comma 5 dell’art. 5 del Decreto-legge 9 febbraio 2012, il Comune di Milano sta espletando ora le pratiche pervenute nell’estate 2018. Si è provveduto con ulteriore sollecito producendo relazioni regali in cui si spiega e si richiede il certificato di iscrizione anagrafica in quanto la norma prevede che gli accertamenti siano svolti entro 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata, decorsi i quali, qualora non vengano comunicati all’interessato gli eventuali requisiti mancanti o gli esiti negativi degli accertamenti svolti, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell’art. 20 della legge n. 241/1990, che disciplina l’istituto del silenzio-assenso. A seguito di sollecito il direttore dell’ufficio anagrafe del Comune di Milano ha immediatamente risposto via mail che si tratta di richiedenti asilo e quindi la domanda di iscrizione anagrafica non può essere accolta, è stato evidenziato che nel caso di specie non si tratta più di interpretazione del Decreto 113/2018 ma di corretta applicazione della legge anagrafica. Si è ancora in attesa di riscontro definitivo.
Apertura conto corrente
Diversi istituti bancari si rifiutano di aprire un conto corrente in assenza di carta di identità o comunque di iscrizione anagrafica. Tuttavia l’art. 126-noviesdecies d.lgs 385/93 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) stabilisce espressamente che, per l’apertura di un conto corrente (conto di base): “Tutti i consumatori soggiornanti legalmente nell’Unione europea, senza discriminazioni e a prescindere dal luogo di residenza, hanno diritto all’apertura di un conto di base nei casi e secondo le modalità previste dalla presente sezione”. Non esiste inoltre una norma nazionale che preveda tra i requisiti per l’apertura di un conto corrente bancario l’esibizione della carta di identità né l’iscrizione anagrafica.
Nei 14 casi segnalati di difficoltà di apertura del conto corrente emerge che i diversi istituti bancari applichino prassi illegittime chiedendo il codice fiscale alfanumerico e la carta d’identità.
Solamente nel caso segnalato dall’equipe di Padova non è da ritenersi illegittima in quanto l’attestato nominativo presentato per l’apertura del conto corrente non è un documento di identità valido come invece lo è il permesso di soggiorno che riporta dati anagrafici, fotografia, data di rilascio e di scadenza, stesso discorso per quanto rilevato da Messina alla quale hanno però anche chiesto la carta d’identità.
Per quanto riportato dall’equipe di Milano la prassi è solo parzialmente illegittima in quanto l’assenza di una carta d’identità ha impedito l’apertura di un conto corrente ma è stata possibile l’apertura di una carta superflash provvista di codice IBAN e questo non lede il diritto al lavoro, in quanto dall’Istituto di credito è stato attivato uno strumento equivalente.
Accesso ai servizi (richiesta NASPI, pensione di invalidità, rilascio codice fiscale, ecc…)
Non sono state rilevate prassi illegittime rispetto alla richiesta della NASPI o della pensiona di invalidità ma molte sono le prassi da parte delle questure e delle pubbliche amministrazioni. 6
Questura e PA:
MAD Valpellice sono stati segnalati 5 casi in cui la Questura di Torino rifiuta di procedere al rinnovo del permesso di soggiorno per richiesta asilo, in uno dei casi a causa del cambio di Questura responsabile.
In altri 5 casi è stato segnalato che la Questura di Torino non rinnova il permesso di soggiorno per richiesta asilo se a sistema appare già l’esito della Commissione Territoriale anche se ancora non notificata all’interessato, inoltre la questura specifica che occorre attendere i 30 giorni per il deposito del ricorso.
La Questura di Milano non permette l’accesso agli avvocati, anche quando provvisti di procura, e molto spesso nega l’accesso agli operatori impedendone così l’effettiva assistenza.
Sanità:
Prassi degna di nota è quanto riportato da MAD Valpellice rispetto alla possibilità di prenotare un appuntamento per una circoncisione per motivi religiosi. Qui non pare vi sia un impedimento ma la circoncisione per motivi religiosi deve essere fatta entro un certo periodo dalla nascita del bambino e i lunghi tempi di attesa possono portare ad una discriminazione religiosa.
A Cesano Boscone, dall’equipe dei Corridoi umanitari, sono stati segnalati 5 casi evidenti di discriminazione per motivi di razza in quanto il medico di rifiutava di visitare i pazienti siriani se non alla sola presenza delle operatrici. Valutare segnalazione all’ASL e all’ordine dei medici.
ISEE:
sia a Genova che a Padova viene richiesta la carta d’identità per la richiesta dell’ISEE, la prassi parrebbe illegittima, se la normativa prevede un generico dovere di produrre un “documento di identità in corso di validità”, quindi il solo permesso di soggiorno per richiesta asilo deve essere ritenuto valido.
Accesso al lavoro con ricevuta di rinnovo pds:
La prassi non appare illegittima in quanto le aziende private possono decidere in autonomia chi assumere, vero anche che chi è in possesso di un appuntamento di rinnovo del permesso di soggiorno è autorizzato a svolgere attività lavorativa, in questo caso sarebbe necessario seguire più da vicino i datori di lavoro.